Art. 15 Delega di compiti e competenze a terzi
1 I competenti servizi federali possono delegare, in parte o integralmente, i compiti e le competenze conferiti loro dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati idonei. 2 Per quanto concerne l’esecuzione delle disposizioni relative alla protezione della salute, la delega è limitata agli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali) e alle attività d’informazione di cui all’articolo 28 LPChim. |