Art. 16 Disposizioni esecutive particolari
1 Per i dispositivi medici l’esecuzione è retta dall’ordinanza del 17 ottobre 200125 relativa ai dispositivi medici. 2 Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l’esecuzione è retta dall’articolo 82 dell’ordinanza del 5 giugno 201526 sui prodotti chimici (OPChim).27 3 Per i concimi l’esecuzione è inoltre retta, in via supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell’ordinanza del 1° novembre 202328 sui concimi.29 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367). 29 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. II 3 dell’O del 1° nov. 2023 sui concimi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 711). |