Art. 20 Consulenza tecnica per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari
1 I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l’impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; essi ne garantiscono il finanziamento. 2 Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commerciale concimi o prodotti fitosanitari in zone inquinate debbano:
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