Art. 3a
1 Le etichettature particolari devono essere ben leggibili e durature. Devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la sostanza, il preparato, l’apparecchio o l’oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in cui è installato l’impianto. 2 D’intesa con singoli utilizzatori professionali, possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese:
3 Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l’italiano. |