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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 10Obbligo di perfezionamento
Chi possiede un’autorizzazione speciale e svolge un’attività corrispondente ha l’obbligo di informarsi regolarmente sulla migliore pratica professionale e di perfezionarsi.