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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 12Competenze
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b.
2 Il Dipartimento federale dell’interno è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2.
3 Il Dipartimento definisce:
a.
il contenuto, l’ampiezza e la procedura degli esami professionali;
b.
gli obblighi di documentazione degli organi d’esame.
4 Il Dipartimento o l’organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali.
5 Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell’ambito della sua sfera di competenza.