Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 16Disposizioni esecutive particolari
1 Per i dispositivi medici l’esecuzione è retta dall’ordinanza del 17 ottobre 200125 relativa ai dispositivi medici.
2 Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l’esecuzione è retta dall’articolo 82 dell’ordinanza del 5 giugno 201526 sui prodotti chimici (OPChim).27
3 Per i concimi l’esecuzione è inoltre retta, in via supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell’ordinanza del 1° novembre 202328 sui concimi.29