Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 17Sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione
1 Gli uffici doganali controllano, su domanda dell’UFSP, dell’UFAG o dell’UFAM, se le sostanze, i preparati o gli oggetti corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza.
2 Se sospettano un’infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce alla frontiera e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente ordinanza. Queste ultime si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.