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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 23Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni transitorie relative alle autorizzazioni speciali secondo gli articoli 7–12 sono emanate dal Dipartimento competente.
2 Le autorizzazioni eccezionali concesse in base all’ordinanza del 9 giugno 198635 sulle sostanze restano valide fino allo scadere del termine previsto.
3 Le domande di autorizzazioni eccezionali ancora in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono giudicate in base alla presente ordinanza.