Ordinanza
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Impiego | Autorità che rilascia lʼautorizzazione | ||
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| autorità cantonale; per impieghi regionali e transregionali, dʼintesa con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), lʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG) e lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM) | ||
| Ufficio federale dell’aviazione civile d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’USAV, l’UFAG, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’UFAM | ||
| autorità cantonale |
17 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133041).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 20152367).