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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 7Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione
1 Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione:
a.
l’impiego di:
1.
prodotti fitosanitari,
2.
antiparassitari per conto di terzi,
3.
prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine pubbliche,
l’utilizzazione di prodotti refrigeranti:
1.
nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore,
2.
nello smaltimento di prodotti refrigeranti.
2 La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale.
3 Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione e una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali concernenti la lotta antiparassitaria con fumiganti. Nell’ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161).