Art. 8 Attestazione delle competenze specifiche
1 Un’autorizzazione speciale è rilasciata a chi ha dimostrato, nell’ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per la propria attività per quanto riguarda:
2 Le corrispondenti autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera. 3 Il Dipartimento competente o l’organo da esso designato decide, su domanda di una scuola o di un’istituzione di formazione professionale se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un’autorizzazione speciale. 4 Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l’esperienza professionale come equivalente a un’autorizzazione professionale. 5 Gli articoli 9–11 si applicano per analogia:
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