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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Art. 8Attestazione delle competenze specifiche
1 Un’autorizzazione speciale è rilasciata a chi ha dimostrato, nell’ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per la propria attività per quanto riguarda:
a.
le nozioni fondamentali dell’ecologia e della tossicologia;
b.
la legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori;
c.
le misure per la protezione dell’ambiente e della salute;
d.
la compatibilità ambientale nonché l’impiego e lo smaltimento corretti delle sostanze, dei preparati e degli oggetti;
e.
gli apparecchi e il loro uso corretto.
2 Le corrispondenti autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.
3 Il Dipartimento competente o l’organo da esso designato decide, su domanda di una scuola o di un’istituzione di formazione professionale se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un’autorizzazione speciale.
4 Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l’esperienza professionale come equivalente a un’autorizzazione professionale.
5 Gli articoli 9–11 si applicano per analogia:
a.
alle autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’UE e dell’AELS (cpv. 2);
b.
ai diplomi considerati equivalenti a un’autorizzazione speciale (cpv. 3);
c.
all’esperienza professionale riconosciuta come equivalente a un’autorizzazione speciale (cpv. 4).