Ordinanza del DATEC
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Art. 10 Accessibilità delle fermate nei trasporti con autobus e filobus
1 Le fermate dei trasporti con autobus e filobus devono essere accessibili alle persone in sedia a rotelle. La pendenza massima degli accessi non deve superare il 6 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono. 2 Nelle fermate con diversi livelli la pendenza delle rampe di accesso non deve superare di norma il 10 per cento o, in caso di rampe riscaldate o coperte, il 12 per cento. 3 La pendenza trasversale del marciapiede non deve essere superiore al 2 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono. 4 Sui marciapiedi la larghezza minima per il passaggio di sedie a rotelle deve essere di 90 cm. Qualora per le persone in sedia a rotelle sussista il pericolo di cadere sui binari, la larghezza minima per il passaggio deve essere di 120 cm. |