Ordinanza del DATEC
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Art. 16 Stazioni dei trasporti a fune
1 Ai disabili devono essere riservati posti di parcheggio nei pressi dell’accesso principale delle stazioni dei trasporti a fune.31 2 La pendenza delle rampe scoperte non deve superare il 10 per cento, quella delle rampe riscaldate o coperte il 12 per cento. 3 Le griglie nel settore destinato ai passeggeri devono presentare un’ampiezza massima delle maglie di 10 x 20 mm. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). |