Ordinanza del DATEC
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Art. 17 Veicoli dei trasporti a fune
1 Nei trasporti a fune, nell’area per i passeggeri deve essere disponibile una superficie di manovra per le sedie a rotelle sufficientemente ampia. In applicazione della norma SN EN 13796-1:201732 in cabine della capienza massima di dieci posti è sufficiente una superficie di manovra con un diametro di 1200 mm. Nello spazio previsto per le sedie a rotelle non è necessario un dispositivo di richiesta di aiuto secondo il regolamento (UE) n. 1300/201433.34 2 Nelle funicolari e nelle funivie a va e vieni la chiusura delle porte deve essere annunciata, in caso di corse non scortate, in modo ottico e acustico, percepibile per gli audiolesi e gli ipovedenti. 32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1. 33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). |