Ordinanza del DATEC
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Art. 18 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore
1 Nei trasporti a fune, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore devono essere assicurate in via prioritaria senza l’assistenza del personale:35
2 Il personale può prestare assistenza per la salita e la discesa a titolo sussidiario. In questo caso, la salita e la discesa delle persone in sedia a rotelle devono essere assicurate mediante rampe mobili o vincolate al veicolo, rampe amovibili in metallo o ausili mobili. La pendenza delle rampe non deve superare il 18 per cento. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). 37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2. |