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Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)
del 23 marzo 2016 (Stato 1° novembre 2020)
Art. 18Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore
1 Nei trasporti a fune, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore devono essere assicurate in via prioritaria senza l’assistenza del personale:35
a.
mediante una rampa vincolata al veicolo con una pendenza massima del:
1.
18 per cento, se il divario verticale è di 50 mm al massimo,
2.
6 per cento, se il divario verticale è superiore a 50 mm;
prevedendo tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/201437.
2 Il personale può prestare assistenza per la salita e la discesa a titolo sussidiario. In questo caso, la salita e la discesa delle persone in sedia a rotelle devono essere assicurate mediante rampe mobili o vincolate al veicolo, rampe amovibili in metallo o ausili mobili. La pendenza delle rampe non deve superare il 18 per cento.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.