Ordinanza del DATEC
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Art. 6 Informazioni speciali per gli ipovedenti nelle fermate
1 Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con coincidenze rilevanti devono essere apposte sui corrimano, in luoghi importanti per l’orientamento, informazioni con scrittura in rilievo e, per quanto possibile, anche in Braille, concernenti il numero del binario, i settori del marciapiede e se necessario altre mete importanti quali le uscite della stazione. 2 Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con percorsi complessi occorre posare un sistema di guida tattile conformemente alla norma SN 640 852 «Taktil-visuelle Markierungen für blinde und sehbehinderte Fussgänger» dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), edizione di maggio 200517,e stabilire un punto d’incontro. 3 Gli stand d’informazione e altri elementi sporgenti, situati nelle aree destinate agli utenti, devono essere dotati di elementi adeguati ai non vedenti quali uno zoccolo o una soletta. Le ampie superfici vetrate devono essere provviste, se necessario, di segnalazioni visive adatte agli ipovedenti. 4 I bordi dei marciapiedi devono essere sufficientemente illuminati. 17 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1. |