Ordinanza del DATEC
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Art. 9 Pulsanti per l’apertura delle porte e la richiesta di fermata, segnali di avvertimento chiusura porte
1 I requisiti relativi ai pulsanti per l’apertura delle porte dei veicoli sono retti dalla norma SN EN 16584‑2:201718. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interoperabili. Per gli altri veicoli sottoposti ad autorizzazione il richiedente può attestare la conformità mediante una dichiarazione di conformità.19 2 I pulsanti per la richiesta di fermata devono segnalare, se necessario, la richiesta di fermata al personale viaggiante e confermare la segnalazione in modo ottico e acustico nell’area per i passeggeri. Ai posti per le sedie a rotelle sui veicoli non ferroviari, al posto del dispositivo di richiesta di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1300/201420, possono essere installati pulsanti per la richiesta di fermata.21 3 Nel caso in cui il personale di un veicolo che circola su una tratta non interoperabile non possa controllare visivamente tutte le porte dei veicoli a ogni fermata, quando le porte sono sbloccate i non vedenti devono poter reperire, mediante un segnale acustico discreto, un numero adeguato di pulsanti per l’apertura delle porte situati sui fianchi del veicolo. 4 Per garantire l’accesso a livello al veicolo, presso le porte attrezzate per l’accesso in sedia a rotelle devono essere disponibili pulsanti per l’apertura destinati alle persone in sedia a rotelle. Tali pulsanti devono essere apposti in punti adatti all’interno e all’esterno del veicolo, a un’altezza minima di 70 cm e massima di 90 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti. I pulsanti devono essere segnalati dal pittogramma «sedia a rotelle» ed essere distinti cromaticamente in blu dagli altri pulsanti per l’apertura delle porte. Se necessario, devono attivare una durata maggiore di apertura delle porte. Se è richiesto l’ausilio del personale viaggiante, i pulsanti devono attivare un apposito segnale di avvertimento acustico e ottico per il personale e, se del caso, nei pressi della porta. 18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). 20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2. 21 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). |