Ordinanza del DATEC
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Art. 14 Veicoli e attrezzatura dei veicoli
1 Nei trasporti con autobus e filobus occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. In casi motivati, in particolare per motivi topografici, è consentito l’impiego di veicoli a pianale rialzato. 2 I veicoli di tutte le categorie devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8 del regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite27 (UNECE). Sono fatte salve le seguenti deroghe (i numeri dell’allegato 8 sono riportati tra parentesi):28
3 Ai semplici pulsanti per la richiesta di fermata e ai pulsanti per l’apertura delle porte all’interno del veicolo si applica il numero 7.7.9.1 dell’allegato 3 del regolamento n. 107 UNECE. Inoltre i pulsanti per la richiesta di fermata e per l’apertura delle porte devono confermare, se necessario, la richiesta di fermata in modo acustico nell’area per i passeggeri. 4 Negli autobus i servizi igienici devono essere accessibili con sedia a rotelleed essere adatti agli ipovedenti. Il rispetto delle dimensioni e la presenza di un dispositivo di richiesta di aiuto secondo il regolamento (UE) n.1300/201431 non sono necessari se la fruibilità è garantita dall’assistenza del personaledell’impresa. Nel limite del possibile, la tazza del water deve essere accessibile frontalmente e lateralmente alle persone in sedia a rotelle.32 27 Regolamento UNECE n. 107, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 07, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2017; versione della GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). 30 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 29 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 199). 31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2. 32 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509). |