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Art. 29 Organizzazione
(art. 19 LRTV) L’UFCOM assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica secondo l’articolo 19 capoverso 1 LRTV (statistica sulla radiodiffusione). Esso coordina i lavori e collabora con l’Ufficio federale di statistica in applicazione dell’ordinanza del 30 giugno 199346 sull’organizzazione della statistica federale. 46 RS 431.011 |