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Art. 49
1 Un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d’emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. 2 Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l’emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese. 3 Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in fun-zione delle spese per utente. Le spese d’esercizio dell’anno precedente per la diffu-sione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.62 3bis Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d’esercizio. Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d’esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.63 4 Se un’emittente ha diritto a un contributo, l’UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l’emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell’ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l’anno in questione l’emittente non ha diritto al contributo. 5 Nei primi due anni d’esercizio di un’emittente, le sue spese d’esercizio iscritte nel preventivo per l’anno di contributo, stimate sull’intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell’ambito dei crediti disponibili. 62 Nuovo testo giusta il n .I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). |