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Art. 53 Numero massimo di programmi con diritto di accesso
(art. 59 cpv. 3 e 60 cpv. 2 LRTV) Il numero massimo di programmi che devono essere diffusi gratuitamente su linea in una determinata zona secondo gli articoli 59 e 60 LRTV è di:
67 Abrogata dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849). |