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Art. 61 Esenzione dal canone
(art. 69b LRTV) 1 L’organo di riscossione controlla almeno ogni tre anni se un’economia domestica di tipo privato adempie ancora la condizione per l’esenzione dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV. Se tale condizione non è più adempiuta, l’organo di riscossione riscuote il canone a decorrere dal mese successivo alla data in cui è stato constatato il mancato adempimento. 2 I componenti di un’economia domestica sono tenuti a informare immediatamente l’organo di riscossione se non è più adempiuta la condizione per l’esenzione dell’economia domestica dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV. 3 Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone:
4 Sono esentate dal canone le persone sordocieche purché alla loro economia domestica di tipo privato non appartenga un’altra persona assoggettata al canone. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |