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Art. 67 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività
(art. 69g LRTV) 1 I Cantoni e i Comuni forniscono all’organo di riscossione:
2 Questi dati sono forniti in forma strutturata e standardizzata tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. In una direttiva l’UFCOM definisce le specificità conformemente al catalogo ufficiale delle caratteristiche (art. 4 cpv. 4 LArRa) e designa gli standard applicabili alle forniture di dati e alla rettifica di forniture di dati lacunose. 3 Ogni Cantone provvede a trasmettere all’organo di riscossione, in modo centralizzato o tramite i Comuni, i dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività di tutte le persone registrate sul proprio territorio. 4 I dati vanno forniti all’organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Ogni fornitura contiene solo le modifiche sopraggiunte dopo la fornitura precedente. Una volta all’anno il Cantone o il Comune deve fornire, in un preciso momento stabilito dall’UFCOM, l’intera raccolta di dati. 78 RS 431.02 |