Ordinanza
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Art. 16a Competenza e procedura
1 L’UFAM stipula gli accordi programmatici con l’autorità cantonale competente. 2 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico. 3 Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 199141 sulla protezione della natura e del paesaggio. 41 RS 451.1 |