Ordinanza
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Art. 7 Segnaletica e informazione
1 I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori. 2 Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d’uccelli acquatici e migratori. 3 Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all’interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti. |