Ordinanza
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Art. 12 Compiti
1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
2 °Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell’UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.38 3 I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti. 4 Sull’adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all’UFAM. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). 36 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). |