informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
f.
partecipazione alla pianificazione di misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina, nonché all’esecuzione di questi provvedimenti;
coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);
g.
organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nella riserva;
h.
allacciamento di contatti, informazione e collaborazione con i rappresentanti dei Comuni, dell’agricoltura e della selvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della caccia;
i.
difesa degli interessi della protezione delle specie all’atto dell’elaborazione dei piani direttori e dei piani d’utilizzazione comunali e regionali, nella misura in cui questi ultimi concernano la riserva;
k.
presa di contatto con i servizi regionali responsabili delle piazze d’armi e dei poligoni di tiro, nella misura in cui la riserva ne sia coinvolta, e consulenza ai comandanti di truppe in loco;
sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale competente.
2 °Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell’UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.38
3 I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.
4 Sull’adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all’UFAM.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
36 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).