Ordinanza
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Art. 14 Sorveglianza
1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:
2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:
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