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Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)
del 21 gennaio 1991 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 14Sorveglianza
1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:
a.
all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;
b.
ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve;
c.
all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;
d.
ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’UFAM e volti a prevenire disturbi rilevanti.
2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:
a.
per tutte le riserve d’importanza internazionale: 28 000 franchi;
b.
per tutte le riserve d’importanza nazionale: 14 000 franchi.