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Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)
del 21 gennaio 1991 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 6Protezione dei biotopi
1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.
1bis Se l’esecuzione compete ad autorità federali diverse dall’UFAM, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.22
2 Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l’elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.
3 Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 196623 sulla protezione della natura e del paesaggio.24
22 Introdotto dal II 21 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).