Ordinanza
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Art. 44 Informazione e consenso
1 Per i progetti di ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, compresi i nati morti, la donna incinta o la coppia interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:
2 L’informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale. 3 Il consenso deve essere dato per scritto. Le conseguenze di una revoca sono disciplinate nell’articolo 10; 4 Le deroghe alla forma scritta sono rette per analogia dall’articolo 9. |