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Ordinanza
concernente i progetti di ricerca sull’essere umano ad
eccezione delle sperimentazioni cliniche
(Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)
Art. 39
Autorizzazione
L’autorizzazione contiene almeno le indicazioni seguenti:
a.
lo scopo per il quale il materiale biologico e i dati sanitari personali possono essere riutilizzati;
b.
la designazione del materiale biologico e dei dati sanitari personali contenuti nell’autorizzazione;
c.
la cerchia delle persone autorizzate a trasmettere il materiale biologico e i dati personali;
d.
la cerchia delle persone autorizzate a ricevere il materiale biologico e i dati personali.