Ordinanza
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Art. 5 Conservazione di dati sanitari personali e di materiale biologico
1 Chi conserva dati sanitari personali a scopo di ricerca deve garantire la protezione mediante misure operative e organizzative appropriate, segnatamente:
2 Chi conserva materiale biologico a scopo di ricerca deve segnatamente:
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). |
