Ordinanza
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Art. 5a Operazioni relative ai dati genetici nell’ambito di rapporti assicurativi 7
Nel caso di rapporti assicurativi, alle operazioni relative ai dati genetici raccolti nel quadro di progetti di ricerca si applicano gli articoli 42–44 della legge federale del 15 giugno 20188 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). |
