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Ordinanza del DFI concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)
del 26 aprile 2017 (Stato 6 febbraio 2018)
Art. 31Notifica
1 L’azienda specializzata che, secondo l’articolo 9 lettera g ORaP, è stata autorizzata a realizzare misure atte ad assicurare la qualità, notifica all’UFSP la realizzazione e l’esito degli esami e dei controlli periodici di radioprotezione.
2 L’UFSP determina l’entità, la forma e il contenuto della notifica.