Ordinanza del DFI
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Art. 9 Vincoli della dose ambientale
1 I locali nei quali sono in esercizio impianti a raggi X devono essere opportunamente schermati tenendo conto dei parametri di esercizio previsti di modo che in nessun luogo all’esterno di questi locali, dove potrebbero sostare in maniera prolungata persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale risulti superiore a 0,02 mSv alla settimana. 2 Nelle aree contigue, dove non possono sostare in maniera prolungata persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale può raggiungere 0,1 mSv alla settimana. Tali aree possono essere, in particolare, sale d’attesa, spogliatoi, servizi igienici, corridoi, scale, vani di ascensori, marciapiedi, strade, prati, giardini nonché locali senza posti stabili di lavoro quali archivi, magazzini o cantine. 3 I pannelli di protezione nelle sale di radiologia e le superfici perimetrali delle stesse devono essere dimensionati in modo che in nessun punto dei settori contigui dove soggiornano solo persone professionalmente esposte a radiazioni la dose ambientale possa superare 0,1 mSv alla settimana. 4 Nei luoghi dove non possono sostare persone durante il funzionamento dell’impianto, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione. |