Ordinanza
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Art. 10 Esigenze relative alla documentazione concernente la verifica e le misure di assicurazione della qualità 9
1 La documentazione di verifica deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto della revisione effettuata (art. 730cCO10). 2 Per documentazione di verifica s’intendono tutte le annotazioni che documentano il tipo, il momento e l’ampiezza delle procedure di verifica eseguite, nonché i relativi risultati e le conclusioni su tali procedure. 3 La documentazione relativa alle misure di assicurazione della qualità ai sensi dell’articolo 12 LSR11 deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto delle misure prese e dell’attuazione delle stesse. 4 Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazione sancite dagli standard di revisione applicabili. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093). |
