Ordinanza
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Art. 4 Revisioni speciali
1 Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede in Svizzera che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard svizzeri di revisione. 2 Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede all’estero che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica per analogia secondo gli standard di revisione esteri di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2. |