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Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
Art. 10Modifiche sostanziali ai modelli interni
(art. 45–47 OS)
1 Le modifiche a un modello interno sono sostanziali se soddisfano uno dei seguenti criteri:
a.
comportano una modifica relativa del quoziente SST di almeno il 5 per cento; tale soglia si applica a ogni singola modifica e alla combinazione di tutte le modifiche che:
1.
non sono state sottoposte alla FINMA per approvazione, e
2.
sono state apportate dopo la data di riferimento dell’ultimo rapporto SST annuale in cui la FINMA ha preso atto senza obiezioni di tutte le modifiche oppure, in caso di obiezioni, queste sono state risolte di concerto con essa;
b.
rispetto al modello interno approvato per l’utilizzo, contengono modifiche concettuali o metodi nuovi oppure considerano dati o settori di attività sostanzialmente nuovi; fanno parte di queste modifiche gli elementi del modello non più utilizzati e le modifiche qualitative e organizzative in relazione al modello interno.
2 La FINMA decide se il criterio di cui al capoverso 1 lettera b è soddisfatto.