Ordinanza della FINMA
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Art. 15 Modelli interni: documentazione tecnica
(art. 46 cpv. 2 OS) 1 La documentazione tecnica deve essere strutturata in modo chiaro, in linea con la struttura del modello interno, nonché essere aggiornata, comprensibile, inequivocabile, completa e coerente. I singoli documenti devono essere delimitati in modo chiaro sotto il profilo contenutistico. 2 La documentazione tecnica deve descrivere e motivare i seguenti aspetti del modello:
3 La documentazione tecnica deve includere in particolare la descrizione e la motivazione dei seguenti elementi del funzionamento del modello:
4 La documentazione tecnica deve contenere almeno un elenco delle modifiche apportate al modello dall’ultima documentazione tecnica sottoposta alla FINMA per una verifica dello stesso. Ogni modifica deve essere indicata in modo inequivocabile e spiegata brevemente. |