Art. 17 Modelli interni: processo di convalida e direttiva sulla convalida
(art. 46 cpv. 2 OS) 1 Le imprese di assicurazione che utilizzano un modello interno devono disporre di un processo e di metodi per la convalida del modello. 2 Il processo di convalida, congiuntamente alle misure derivanti da quest’ultima, deve garantire che le esigenze di cui all’articolo 7 per il modello sono adempiute. A tale scopo, nel processo di convalida deve essere effettuata un’analisi critica efficace e specialistica del modello e della sua governance. 3 Il processo di convalida deve essere documentato in un’apposita direttiva. 4 La direttiva sulla convalida deve descrivere e spiegare in particolare i seguenti aspetti della convalida: - a.
- la visione d’insieme dell’intero processo di convalida, in particolare:
- 1.
- le singole fasi come pure le rispettive responsabilità e competenze,
- 2.
- la frequenza delle convalide regolari,
- 3.
- il processo per le convalide eccezionali, comprese le cause alla loro origine, e
- 4.
- la procedura volta a garantire che il processo di convalida copra integralmente il modello interno e il profilo di rischio all’interno del perimetro del modello;
- b.
- il processo e i metodi con cui viene stabilito lo scopo e la portata di una singola convalida (piano di convalida), comprese:
- 1.
- la determinazione delle affermazioni da convalidare e delle analisi da effettuare a tale scopo, compresi i processi, gli strumenti di convalida, i dati e le informazioni nonché le valutazioni di esperti,
- 2.
- la determinazione dei criteri secondo cui sono tratte le conclusioni in materia di convalida fondate sui risultati dell’analisi e i punti deboli, le carenze e le limitazioni del modello che ne derivano nonché la relativa severità in base alla propria classificazione,
- 3.
- la determinazione del modo in cui, sulla base della severità dei punti deboli, delle carenze e delle limitazioni del modello, le misure sono state definite,
- 4.
- la descrizione del modo in cui i punti deboli, le carenze e le limitazioni della convalida vengono identificate, valutate e documentate, e
- 5.
- la descrizione del modo in cui viene ricavata un’affermazione complessiva in relazione allo scopo e alla portata della convalida;
- c.
- le disposizioni concernenti:
- 1.
- la documentazione di una convalida, e
- 2.
- l’aggiornamento dell’elenco dei punti deboli, delle carenze e delle limitazioni identificate, comprese le misure che ne derivano, le relative scadenze e lo stato di attuazione delle misure; e
- d.
- gli strumenti di convalida disponibili, compreso il confronto con i dati empirici, l’analisi degli scenari, l’analisi delle modifiche ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 e la valutazione della coerenza delle ipotesi soggiacenti, nonché le conclusioni in materia di convalida che possono essere ricavate dal rispettivo strumento di convalida.
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