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Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
Art. 18Modelli interni: convalida e rapporto di convalida per l’approvazione di un modello
(art. 46 cpv. 2 OS)
1 Il rapporto di convalida per l’approvazione dell’utilizzo di un modello interno deve documentare una convalida aggiornata di tale modello. Tale convalida deve costituire un’analisi critica, efficace e tecnicamente competente del modello e della sua governance, come pure della scelta del modello rispetto alle alternative.
2 La convalida deve essere effettuata da persone:
a.
tecnicamente competenti ad analizzare criticamente il modello interno; e
b.
indipendenti per quanto riguarda le possibilità e le motivazioni ad analizzare criticamente il modello e, in particolare, a identificare punti deboli, carenze e limitazioni.
3 L’impresa di assicurazione è responsabile per l’adeguatezza della convalida e per la sua descrizione corretta nel rapporto di convalida.
4 Il rapporto di convalida deve descrivere in modo inequivocabile il modello convalidato e in particolare descrivere e motivare i seguenti aspetti:
a.
lo scopo e il perimetro del modello;
b.
la dichiarazione complessiva concernente la misura in cui il modello soddisfa le esigenze di cui all’articolo 7 capoverso 1;
c.
le persone che hanno effettuato la convalida e l’indicazione se soddisfano le esigenze di cui al capoverso 2;
d.
il piano di convalida utilizzato secondo l’articolo 17 capoverso 4 lettera b, in cui per i criteri il confronto con modelli alternativi deve essere tematizzato in modo particolare; e
e.
l’esecuzione della convalida, in particolare le singole analisi svolte, i risultati e le conclusioni in materia di convalida che ne sono state tratte, i punti deboli, le carenze e le limitazioni del modello identificati nonché della convalida effettuata, in particolare in riferimento alle esigenze di cui al capoverso 1, e la deduzione concreta della dichiarazione complessiva secondo la lettera b.