Ordinanza della FINMA
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Art. 29 Prudenza delle ipotesi e dei metodi
(art. 16 LSA, art. 54 OS) 1 Le ipotesi e i metodi per la determinazione delle riserve tecniche devono essere stabiliti in base a principi di prudenza e prevedere margini di sicurezza. Occorre tenere debitamente conto delle incertezze legate ai metodi applicati. 2 Le ipotesi comprendono in particolare le basi biometriche, i parametri rilevanti del mercato dei capitali, i tassi d’interesse tecnici, il comportamento in materia di annullamento, l’approccio relativo all’esercizio delle opzioni e delle garanzie, la compensazione delle fluttuazioni, le eccedenze in caso di contratti con diritto a eccedenze, la previsione delle spese future per l’amministrazione e l’assistenza e le regole di gestione pertinenti. 3 La determinazione delle riserve tecniche deve tenere conto in maniera adeguata della possibilità di un cambiamento di comportamento degli stipulanti o degli assicurati che produce ripercussioni molto sfavorevoli per l’impresa di assicurazione, in particolare se il loro comportamento influisce fortemente sul valore di tali impegni. 4 Per le riserve tecniche all’inizio del contratto occorre considerare l’eventualità di un’evoluzione particolarmente sfavorevole. |