Ordinanza della FINMA
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Art. 42 Aspetti generali
(art. 54 OS) 1 Per l’assicurazione contro i danni, le riserve tecniche devono essere calcolate sia al lordo, ossia senza tenere conto dei crediti derivanti dalla riassicurazione passiva, sia al netto, ossia tenendo conto di tali crediti. 2 Le riserve tecniche devono essere determinate secondo principi attuariali riconosciuti. |