Ordinanza della FINMA
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Art. 45 Riserve per danni
(art. 54 e 69 cpv. 1 lett. b OS) 1 Le riserve per danni alla data di riferimento sono una stima delle prestazioni per sinistri e delle spese di gestione dei sinistri sostenute per tutti i sinistri verificatisi prima di tale data. Ne fanno parte:
2 Al riguardo occorre considerare:
3 Le regole interne per la registrazione, la modifica e lo scioglimento delle riserve per sinistri individuali («case reserves») nel quadro della liquidazione dei sinistri devono essere adeguate per la determinazione delle riserve per danni. 4 Ai fini della determinazione delle riserve per danni, le prestazioni per sinistri e le spese di gestione dei sinistri non devono essere scontate. 5 Le riserve per danni non devono essere né prudenti né imprudenti («best estimate»). In particolare, non devono contenere alcun rafforzamento intenzionale. |