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Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)
Art. 45Riserve per danni
(art. 54 e 69 cpv. 1 lett. b OS)
1 Le riserve per danni alla data di riferimento sono una stima delle prestazioni per sinistri e delle spese di gestione dei sinistri sostenute per tutti i sinistri verificatisi prima di tale data. Ne fanno parte:
a.
i sinistri in sospeso alla data di riferimento;
b.
i sinistri non ancora notificati alla data di riferimento;
c.
le riaperture dei casi di sinistro già liquidati alla data di riferimento.
2 Al riguardo occorre considerare:
a.
le spese di gestione dei sinistri che possono essere direttamente attribuite ai casi di sinistro individuali; e
b.
le spese di gestione dei sinistri che non possono essere direttamente attribuite ai singoli sinistri.
3 Le regole interne per la registrazione, la modifica e lo scioglimento delle riserve per sinistri individuali («case reserves») nel quadro della liquidazione dei sinistri devono essere adeguate per la determinazione delle riserve per danni.
4 Ai fini della determinazione delle riserve per danni, le prestazioni per sinistri e le spese di gestione dei sinistri non devono essere scontate.
5 Le riserve per danni non devono essere né prudenti né imprudenti («best estimate»). In particolare, non devono contenere alcun rafforzamento intenzionale.