Ordinanza della FINMA
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Art. 49 Riserve tecniche per le rendite ai sensi della LAINF
(art. 54 e 69 cpv. 1 lett. f OS) 1 Le riserve tecniche per le rendite secondo la legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) devono essere determinate conformemente alle norme contabili di cui all’articolo 108 dell’ordinanza del 20 dicembre 19826 sull’assicurazione contro gli infortuni. 2 Le riserve secondo l’articolo 90 capoverso 3 LAINF per finanziare il capitale di copertura delle rendite supplementare necessario nel caso di una modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale rientrano nelle riserve tecniche per le rendite. 3 Le riserve per le indennità di rincaro secondo l’articolo 90a capoverso 2 LAINF corrispondono agli impegni nei confronti del fondo di garanzia per le rendite future. Tali riserve rientrano anche nelle riserve tecniche per le rendite. |